Servizi erogati
Dlgs 33/2013 , Art. 32, c. 1,2 -  Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei  servizi  o il  documento  contenente  gli  standard  di  qualita'  dei   servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: 
a)  i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato  e il relativo andamento nel tempo; 
Dlgs 33/2013 , Art. 10, c. 5 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' 
5. Ai fini della riduzione del  costo  dei  servizi,  dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonchè del conseguente  risparmio   sul   costo   del   lavoro,   le   pubbliche amministrazioni  provvedono  annualmente  ad  individuare  i  servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei  costi
e all'evidenziazione dei costi effettivi  e  di  quelli  imputati  al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento  nel  tempo,  pubblicando  i   relativi   dati   ai   sensi dell'articolo 32.
Dlgs 33/2013, Art. 41, c. 6 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale 
6. Gli enti, le aziende e le  strutture  pubbliche  e  private  che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono  tenuti  ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata  «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi  effettivi  di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.