Disposizioni generali
Dlgs 33/2013, Art. 10, c. 8, lett. a) - Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' 
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione:  «Amministrazione  trasparente»  di  cui all'articolo 9: 
  a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'  ed  il relativo stato di attuazione.
Dlgs 33/2013, Art. 12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 
1. Fermo  restando  quanto  previsto  per  le  pubblicazioni  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11  dicembre 1984, n. 839, e dalle relative  norme  di  attuazione,  le  pubbliche amministrazioni  pubblicano   sui   propri   siti   istituzionali   i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate  nella   banca   dati   «Normattiva»   che   ne   regolano l'istituzione,  l'organizzazione   e   l'attivita'.   Sono   altresi'
pubblicati le direttive, le circolari, i programmi  e  le  istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni  atto  che  dispone  in  generale sulla  organizzazione,   sulle   funzioni,   sugli   obiettivi,   sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche  che  le  riguardano  o  si   dettano   disposizioni   per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 
  2. Con riferimento agli statuti e alle norme  di  legge  regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle attivita' di competenza  dell'amministrazione,  sono  pubblicati  gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. 
Dlgs 33/2013, Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi 
1.  I  regolamenti  ministeriali  o  interministeriali,  nonche'  i provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle amministrazioni  dello  Stato  per  regolare  l'esercizio  di  poteri autorizzatori,  concessori  o  certificatori,  nonche'  l'accesso  ai servizi  pubblici  ovvero  la  concessione  di  benefici,  recano  in allegato  l'elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui cittadini e  sulle  imprese  introdotti  o  eliminati  con  gli  atti medesimi.  Per  onere  informativo  si  intende   qualunque   obbligoinformativo o adempimento che comporti la  raccolta,  l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di  informazioni  e documenti alla pubblica amministrazione. 
2. Ferma restando, ove prevista, la  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui  al  comma  1  sono  pubblicati  sui  siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita' definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.   
