Bilanci
Dlgs 33/2013 - Art. 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo  e  consuntivo,  e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio,  nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. 
1. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i  dati  relativi  al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica,  aggregata  e  semplificata,  anche  con  il   ricorso   a rappresentazioni  grafiche,  al   fine   di   assicurare   la   piena accessibilità' e comprensibilità.
 2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  il  Piano  di   cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del  medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.